PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI
CITTA’ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
Legge 21.11.2000 n. 353 “DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ DI INCENDIO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
AL FINE DI SCONGIURARE IL RIPETERSI DI TRAGICI EVENTI DOVUTI AL PROPAGARSI DI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE, QUESTO ENTE HA POSTO IN ESSERE ORDINANZA SINDACALE N° 46 DEL 23/07/2014 (prevenzione incendi e pulizia fondi) ALLA QUALE TUTTI I CITTADINI SONO TENUTI AD ATTENERSI.
NEGLI ULTIMI ANNI L’ANDAMENTO CLIMATICO DELLA STAGIONE ESTIVA E’ SEMPRE CARATTERIZZATO DA TEMPERATURE ELEVATE E SCARSITA’ DI PRECIPITAZIONI CON DERIVANTE INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI RISCHIO E PERICOLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI CHE, CON IL LORO PROPAGARSI, POSSONO ARRECARE DANNI A PERSONE,ANIMALI E COSE CON CONSEGUENZE PERICOLOSE SIA PER LA SICUREZZA CHE PERL’ORDINE PUBBLICO.
I N F O R M A
CHE LA REGIONE MOLISE, CON DECRETO N. 132 DEL 27 GIUGNO 2016 HA DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ DI INCENDI BOSCHIVI SUL TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE NEL PERIODO DAL 27 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE C.A..
A V V E R T E
CHE NEL PERIODO DAL 27 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE SONO VIETATE LE SEGUENTI ATTIVITA’:
- ACCENDERE FUOCHI, FAR BRILLARE MINE;
- BRUCIARE SUI CAMPI LA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE;
- USARE MOTORI A SCOPPIO, FORNELLI O INCENERITORI CHE PRODUCONO FAVILLE O BRACE;
- FUMARE O COMPIERE ALTRE OPERAZIONI CHE POSSONO CREARE PERICOLO DI INCENDIO;
- CAMPEGGIARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PARCHEGGIARE E SOSTARE CON AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E QUALSIASI MEZZO A MOTORE NELLE AREE BOSCATE;
- L’ACCENSIONE DI FUOCHI ENTRO IL LIMITE DI 200 METRI DALL’ESTREMO MARGINE DELLE SUPERFICI BOSCATE.
E’ FATTO OBBLIGO, ALTRESI’, SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, L’OSSERVANZA DEI DIVIETI E PRESCRIZIONI DI CUI AL D.P.R. N. 27/2006 E ALL’ART.2 DELLA L.R. N.8 DEL 4/03/2005.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE LEGGI 3267/1923; 950/1967 E 353/2000, FERMO RESTANDO GLI ARTT. 423 E 449 DEL C.P. E LEGGE 424/1984.
SI CONFIDA IN UNA FATTIVA COLLABORAZIONE
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI: SETTORE LL.PP. - 0865/906223 -- POLIZIA MUNICIPALE – 0865/906701
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Ornella CELINO
CITTA’ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
ORDINANZA N° 46 VENAFRO 23/07/2014
PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI
I L S I N D A C O
PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATE le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti da totale abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto nel perimetro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e muridi, atti a provocare la diffusione di malattie epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;
RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
CONSIDERATO che nella stagione estiva le condizioni meteorologiche, correlate con l’abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, e che ciò può arrecare notevole danno per l’incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale;
RITENUTO indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all’esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all’interno del centro urbano e quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto del rischio di incendi con l’approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature;
VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 48 del 28/05/2009;
PRESO ATTO dei vari aggiornamenti legislativi che sono intervenuti dal 2009 ad oggi che hanno rivisitato ed aggiornato la normativa nazionale in materia ambientale;
VISTA la legge 21/11/2000, n. 353, “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la legge Regionale 4/03/2005, n. 8 “disciplina sull’eliminazione della vegetazione spontanea”;
VISTO l’art. 255 del D.Lgs 3/04/2006, n.152 “norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTO il vigente statuto Comunale;
VISTI gli articoli n. 14 e 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n.285 e s.m.i.;
VISTO l’art. 16, 3° comma, del regolamento Comunale di Igiene;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contundibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
O R D I N A
Art. 1
Ai proprietari e/o gestori delle Ferrovie, dell’ANAS, della Provincia e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili, i proprietari di terreni posti ai margini delle strade dovranno provvedere ad effettuare, a propria cura
e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
Art. 2
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;
Art. 3
Durante il periodo compreso tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre, fatta salva eventuale disposizione emanata con apposito decreto dalla Regione Molise, è fatto divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie di accendere fuochi o bruciare stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, rovi, sterpaglia, ecc..
Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE da trasmettere almeno cinque giorni prima.
D A A T T O
Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:
1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa e aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 300,00 e non superiore a euro 3'000,00, ai sensi dell’art. 255 del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000 e s.m.i..
A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
D I S P O N E
La presente annulla e sostituisce le disposizioni e/o ordinanze emanate in precedenza.
Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune http://www.comune.venafro.is.it
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza: alla Prefettura di Isernia, alla Compagnia dei Carabinieri di Venafro, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Isernia, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Campobasso, alle Ferrovie dello Stato s.p.a.,Alla Provincia di Isernia, all’ANAS di Campobasso.
Il Comando di Polizia Municipale, cui la presente è diretta, e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori, in caso di trasgressione.
I L S I N D A C O
Prof. Antonio SORBO
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