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Sito del Comune di Comune di Venafro

ORDINANZA CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO

L’ufficio Ambiente del Comune di Venafro, stante il diffondersi del cosiddetto “punteruolo rosse delle palme” in alcuni comuni limitrofi, ha effettuato nelle scorse settimane una prima schedatura degli esemplari presenti sul territorio.

CITTA’ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
UFFICIO AMBIENTE


ORDINANZA n. 84 VENAFRO, 25/10/2010

LOTTA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS
(PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME)


I L S I N D A C O

PREMESSO
- che a seguito di azioni di monitoraggio effettuate dal Servizio Fitosanitario della Regione Molise è stata riscontrata sul territorio del Comune di Venafro la presenza di alcuni esemplari di “Punteruolo Rosso delle Palme” (Rhynchophorus Ferrugineus);
- che al fine di contrastare la diffusione del “Punteruolo Rosso” e salvaguardare il patrimonio palmicolo privato, nonché l'incolumità pubblica a causa del rischio di caduta al suolo delle foglie di piante infestate e debilitate, è necessario che anche i privati proprietari provvedano alle dovute azioni di profilassi ed all’attuazione di tutte le procedure prescritte in merito;
CONSIDERATO
- Rhunchophorus ferrugineus (Olivier) è un coleottero curculionide originario dell’Asia Sud –Orientale che provoca gravi danni in diverse specie di palme, compresa una mortalità rilevante;
- che le piante attaccate costituiscono fonte di propagazione e diffusione dell’organismo nocivo e possono rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica dei cittadini e per il popolamento palmizio regionale;
CONSIDERATO l'elevato costo che avrebbe la gestione dell'emergenza nel caso in cui i focolai d'infezione dovessero diffondersi nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;
RICHIAMATE le note del 12/10/2010 prot. n. 001136 e n. 001138 della Regione Molise – Servizio Fitosanitario, acquisite al protocollo generale del Comune in data 14/10/2010 rispettivamente con prot. n. 14630 e 14631 avente ad oggetto: “DM 9/11/2007 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma. […] Prescrizioni fitosanitarie per il controllo e il contenimento del Rhinchophorus ferrugineus”;
VISTO il D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 9 Novembre 2007 recante le “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma (Rhinchophorus ferrugineus). Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE”, con il quale il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha proceduto all'attivazione di un sistema permanente di monitoraggio per rilevare la presenza del “Punteruolo Rosso delle Palme” allo scopo di eradicarne, ove possibile, la presenza e comunque contenerne l'insediamento e la diffusione;
PRESO ATTO che il predetto decreto:
- richiama nelle motivazioni l’art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;
- riconosce, all’art. 8 (“Attuazione delle misure”), III comma, alle amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per pubblica incolumità derivanti dalla presenza di palme infestate sui territori di loro competenza, l’autorità di intervenire nella maniera più idonea secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente per territorio;
RICHIAMATO l'art. 500 del Codice Penale relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali “Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni”.
VISTO l’art. 54, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato dal D. L. n. 92/2008, il quale recita: “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;
RICHIAMATO in particolare, l’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo alle sanzioni amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede:
-“20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000,00.
- “23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00”;
VISTO l’art. 3, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di terreni su cui esistono palme, ai vivaisti, a tutti gli operatori del settore, di effettuare sistematicamente i seguenti controlli su ogni esemplare posseduto:
 CONTROLLARE l’eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie per cui in una palma infestata la chioma assume un riconoscibile portamento ad ombrello aperto;
 VERIFICARE la presenza di evidenti erosioni superficiali alla base delle foglie;
 VERIFICARE la presenza di bozzoli creati dal parassita;
 VERIFICARE la presenza di esemplari adulti (dal caratteristico colore marrone/ruggine) del coleottero;

2. E’ FATTO OBBLIGO, in caso di sospettata o accertata comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni, per l'adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria o interventi di eradicazione, di darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente, così individuata: REGIONE MOLISE - Servizio Fitosanitario Regionale -Via A. Morrone, 48 – 86035 LARINO (CB) - tel. 0874.824617, fax 0874.824617 e per conoscenza al COMUNE DI VENAFRO – Settore Lavori Pubblici - Ufficio Ambiente - Via Delle Taverne, 2 – 86079 VENAFRO (IS) – tel. 0865.906231, fax 0865.902282;

3. E’ FATTO OBBLIGO, in caso di abbattimento o distruzione delle palme infestate dal parassita, al possessore, a qualsiasi titolo della pianta, di intervenire secondo la profilassi e le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario competente e documentare l'avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento, distruzione, trasporto e relativo smaltimento.

4. E’ VIETATO lo spostamento a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

5. E’ FATTO OBBLIGO, in caso di esecuzione di potatura o pulizia di esemplari di palma, di limitare detti interventi esclusivamente all’eliminazione delle foglie secche, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi, che rappresentano fonte di attrazione ed ingresso dei parassiti in questione; in ogni caso la superficie di ogni taglio dovrà essere opportunamente protetta con prodotti antiparassitari adeguati.

6. E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari di segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale ogni nuova posa a dimora di palme avvenuta nell’ambito dei giardini privati deve essere accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilita' degli spostamenti e di sottoporla ai controlli del caso da parte dell'autorità fitosanitaria preposta.

Sono fatte salve eventuali attività di raccolta e mantenimento o trasporto di esemplari vivi del Punteruolo rosso e di suoi simbionti preventivamente autorizzate Servizio Fitosanitario competente per territorio;

Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili. (Art. 11 D.M. 09/11/2007)
AVVERTE
In caso di inottemperanza a quanto prescritto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale e si disporrà l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari a bloccare l’infestazione, con addebito al proprietario delle relative spese ed applicazione delle opportune sanzioni previste dall'art. 54 del D. Lgs. n.214/2005;

DISPONE
- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale, diffusione mediante internet sul sito ufficiale del Comune –: http://www.comune.venafro.is.it e venga data alla stessa massima pubblicità e diffusione;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia.

TRASMETTE
Il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza o conoscenza:
 Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla corretta osservanza e per ogni altro effetto conseguenza di legge o regolamento;
 All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Isernia – Via Kennedy, 1 – 86170 ISERNIA;
 Alla Regione Molise - Servizio Fitosanitario Regionale – Via A. Morrone, 48 – 86035 LARINO (CB);
 Al Corpo Forestale Dello Stato - Comando Stazione Forestale di Venafro – Corso Campano, 1 – 86079 VENAFRO (IS);
 Alla “ASREM” - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Largo Cappuccini – 86170 - ISERNIA;
 Alla “ASREM” – Ambito Territoriale di Venafro – Direzione di base – Via Colonia Giulia n. 20 – 86079 VENAFRO;

COMUNICA
A norma dell’art. 3, comma IV, della legge 7 agosto 1990 n°241 avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R.Molise per i motivi di legittimità (L. n.1034/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n° 1199/1971).


IL SINDACO
Avv. Nicandro Cotugno

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