AVVISO PUBBLICO
CITTA’ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
ORDINANZA N. 75 Venafro 19/12/2020
“MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO PRIVATO”
I L S I N D A C O
VISTA La nota protocollo n. 123677 dell’11/12/2020, trasmessa dal Dott. Angelo NIRO Direttore della U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASREM, contenente proposta di adozione di provvedimento comunale per la macellazione di suini per uso privato;
RITENUTO di dover aderire a tale richiesta per ragioni inerenti la tutela della salute ed igiene pubblica, adottando i provvedimenti conseguenti meglio specificati nel dispositivo;
VISTI:
Il Regolamento CE/853/2004 che in merito prevede: il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
La Nota del Ministero della Salute protocollo n.20151 del 24/05/2006;
La Nota del Ministero della Salute protocollo n. 0000150 – P – del 4/01/2019;
La Nota del Ministero della Salute protocollo n. 0039812 – P – dell’11/11/2020;
CONSIDERATO che le macellazioni a domicilio – per consuetudine – si svolgono con la presenza di più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare si ritiene necessario fornire le raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19;
VISTO l’art. 50,c. 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso,
A V V I S A
Che, stante l’emergenza da COVID-19 che impone di ridurre al minimo i contatti tra persone, è raccomandato ai possessori di suini da macellare per autoconsumo di verificare la possibilità di effettuare la stessa presso mattatoi riconosciuti;
In caso di difficoltà e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale (15 Marzo 2021), è consentito macellare a domicilio fino a 4 suini sempre per autoconsumo (del proprio nucleo familiare) a condizione che il proprietario comunichi al Servizio Veterinario con almeno 72 ore di anticipo telefonando (evitando la presenza negli uffici) ai seguenti numeri:
Punti accesso richieste
SEDE TELEFONO ORARIO
Campobasso 0874 409990 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Lunedì dalle 15,00 alle 17,00
Bojano 0874 752337 – 0874 752301 Martedì e Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Riccia 0874 714325 dal Martedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Lunedì dalle 15,00 alle 17,00
Trivento 0874 409990 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Lunedì dalle 15,00 alle 17,00
Termoli 0874 717646 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Agnone 0865 722231 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Isernia 0865 442570 – 0865/442602 – 0865/442630 – 0865/442897 dal Martedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
La macellazione a domicilio è subordinata all’osservanza, da parte dell’interessato, dalle condizioni vincolanti riportate di seguito pertanto:
O R D I N A
Gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, con l’utilizzo di idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo);
All’abbattimento deve seguire l’immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo;
Gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni di igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
È consentita la macellazione fino a 4 (quattro) suini per ogni nucleo familiare;
È vietata la macellazione per conto terzi;
È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
RENDE NOTO
La macellazione domiciliare dei suini per uso privato è temporaneamente permessa a domicilio degli interessati, nell’ambito di tutto il territorio comunale, durante le ore diurne, a partire dal mese di dicembre e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale (Marzo 2021).
Che la persona che procede alla macellazione dovrà richiedere, ai numeri suddetti, l’intervento ispettivo del veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevata nell’animale vivo o macellato un quadro che non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta e indubbia chiarezza e sicurezza.
Gli interessati che VOGLIONO la visita veterinaria dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli organi e versare la somma pari ad €. 16,00 mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione; la predetta visita NON è effettuata nei giorni festivi ed è concordata con il Servizio Veterinario.
Che il 10% dei suini macellati sarà sottoposto a visita sanitaria senza preavviso da parte del medico veterinario al fine di verificare la regolarità della procedura.
Le contravvenzioni alle prescrizioni della Presente Ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal Codice Penale e per i reati ad esso previsti.
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19
I proprietari degli animali dovranno necessariamente limitare la presenza di persone non conviventi alle stringenti necessità e comunque nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti ed adottare, nel contempo, le seguenti misure:
1. In caso di febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
2. Non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 (quattordici) giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
3. Il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente areato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
4. Devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequenza e la pulizia delle stesse con acqua e sapone;
5. Qualora l’attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione.
A V V E R T E
A norma dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n°241 avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise per i motivi di legittimità (legge 06/12/1971 n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).
D I S P O N E
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, alla A.S.Re.M. – Zona Territoriale di Isernia – Dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Largo Cappuccini n. 1
Gli Agenti Municipali, cui la presente è diretta, sono incaricati della osservanza della stessa ed elevare ammende e/o multe ai trasgressori.
F.to I L S I N D A C O
Avv. Alfredo RICCI