AVVISO ALLA CITTADINANZA
CITTA’ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
Legge Regionale del 4 marzo 2005 n.8 “NORME IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE E DEI RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ECOCONDIZIONALITÀ”
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
R I C O R D A
ALL’INTERA CITTADINANZA CHE CON L’ARRIVO DELLA STAGIONE ESTIVA SI RIPROPONE LA PROBLEMATICA CONNESSA AL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI CHE RICHIEDE MASSIMO IMPEGNO DA PARTE DI TUTTE LE COMPONENTI PUBBLICHE E PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO.
CON L’EMANAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.8 DEL 4.03.2005 E’ STATA DISCIPLINATA L’ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE E DEI RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ECOCONDIZIONALITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE IN PARTICOLARE.
S I V I E T A
LA BRUCIATURA SUI CAMPI DELLE STOPPIE DELLE COLTURE GRAMINACEE E LEGUMINOSE, LE ERBE DEI PRATI, I RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA POTATURE O DECESPUGLIAMENTI, LE ERBE PALUSTRI NONCHÉ QUELLE INFESTANTI ANCHE NEI TERRENI INCOLTI, LUNGO LE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI, STATALI, LE AUTOSTRADE E LE FERROVIE.
NELLO SPECIFICO, LA REGIONE MOLISE, CON APPOSITO DECRETO PRESIDENZIALE N. 69 DEL 2 LUGLIO 2018 HA DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ DI INCENDI BOSCHIVI SUL TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE NEL PERIODO DAL 3 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE.
NEI PERIODI CONSENTITI, LE OPERAZIONI DI BRUCIATURA DEVONO ESSERE ESEGUITE IN CONDIZIONI OTTIMALI, IN ASSENZA DI VENTO E NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, PREVIA COMUNICAZIONE AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DA TRASMETTERE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA.
L’operazione di bruciatura deve essere eseguita alla presenza di:
a) 2 persone sino a 5 ettari
b) 3 persone sino a 10 ettari
c) 5 persone sino a 20 ettari
d) oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari.
Le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:
a) da euro 500,00 a euro 2’500,00 per chi brucia le stoppie non rispettando i termini indicati
e i commi 1 e 2 dell’art.2 della Legge Regionale n. 8/2005;
b) da euro 600,00 a euro 2’800,00 per chi non provvede alle opere di sicurezza e fasce
protettive di cui ai commi 7 ed 8 dell’art.2 della Legge regionale n. 8/2005;
c) da euro 300,00 a euro 1’100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando
le modalità di cui al comma 9 dell’art.2 della Legge regionale n. 8/2005;
d) il pagamento delle sanzioni pecuniarie effettuato tramite versamento sull’apposito conto
corrente postale intestato alla Regione Molise –Servizio Tesoreria- Campobasso
SI CONFIDA IN UNA FATTIVA COLLABORAZIONE
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI: COMUNE DI VENAFRO - 0865/906223 - POLIZIA MUNICIPALE – 0865/906701
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Dario OTTAVIANO