AVVISO ALLA CITTADINANZA
CITTA’ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
Legge Regionale del 4 marzo 2005 n.8 “NORME IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE E DEI RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ECOCONDIZIONALITÀ”
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
R I C O R D A
ALL’INTERA CITTADINANZA CHE CON L’ARRIVO DELLA STAGIONE ESTIVA SI RIPROPONE LA PROBLEMATICA CONNESSA AL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI CHE RICHIEDE MASSIMO IMPEGNO DA PARTE DI TUTTE LE COMPONENTI PUBBLICHE E PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO.
CON L’EMANAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.8 DEL 4.03.2005 E’ STATA DISCIPLINATA L’ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE E DEI RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ECOCONDIZIONALITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE IN PARTICOLARE
S I V I E T A
LA BRUCIATURA SUI CAMPI DELLE STOPPIE DELLE COLTURE GRAMINACEE E LEGUMINOSE, LE ERBE DEI PRATI, I RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA POTATURE O DECESPUGLIAMENTI, LE ERBE PALUSTRI NONCHÉ QUELLE INFESTANTI ANCHE NEI TERRENI INCOLTI, LUNGO LE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI, STATALI, LE AUTOSTRADE E LE FERROVIE.
NELLO SPECIFICO, LA REGIONE MOLISE, CON APPOSITO DECRETO PRESIDENZIALE N. 58 DEL 22 GIUGNO 2017 HA DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ DI INCENDI BOSCHIVI SUL TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE NEL PERIODO DAL 22 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.
NEI PERIODI CONSENTITI, LE OPERAZIONI DI BRUCIATURA DEVONO ESSERE ESEGUITE IN CONDIZIONI OTTIMALI, IN ASSENZA DI VENTO E NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, PREVIA COMUNICAZIONE AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DA TRASMETTERE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA.
L’operazione di bruciatura deve essere eseguita alla presenza di:
a) 2 persone sino a 5 ettari
b) 3 persone sino a 10 ettari
c) 5 persone sino a 20 ettari
d) oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari.
Le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:
a) da euro 500,00 a euro 2’500,00 per chi brucia le stoppie non rispettando i termini indicati
e i commi 1 e 2 dell’art.2 della Legge Regionale n. 8/2005;
b) da euro 600,00 a euro 2’800,00 per chi non provvede alle opere di sicurezza e fasce
protettive di cui ai commi 7 ed 8 dell’art.2 della Legge regionale n. 8/2005;
c) da euro 300,00 a euro 1’100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando
le modalità di cui al comma 9 dell’art.2 della Legge regionale n. 8/2005;
d) il pagamento delle sanzioni pecuniarie effettuato tramite versamento sull’apposito conto
corrente postale intestato alla Regione Molise –Servizio Tesoreria- Campobasso
SI CONFIDA IN UNA FATTIVA COLLABORAZIONE
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI: COMUNE DI VENAFRO - 0865/906223 - POLIZIA MUNICIPALE – 0865/906701
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Marco VALVONA